STATUTO SOCIALE SOLIDOPERA COOPERATIVA

TITOLO PRIMO – CARATTERI GENERALI

ART. 1. DENOMINAZIONE
1.1. È costituita la Società cooperativa edilizia di abitazione denominata ” SOLIDOPERA COOPERATIVA.

ART. 2. SEDE
2.1. La Società cooperativa ha sede nel Comune di Pesaro, all’indirizzo risultante dagli atti depositati presso il competente Registro delle Imprese.
2.2. Il Consiglio di amministrazione può deliberare il trasferimento della sede sociale nel Comune di Pesaro e l’apertura e la chiusura di uffici ed altre unità locali in Italia.

ART. 3. DURATA
3.1. La durata della Società cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050.
3.2. L’Assemblea straordinaria può deliberare la proroga o lo scioglimento anticipato della Società cooperativa.

ART. 4. NORMATIVA APPLICABILE
4.1. Per quanto non espressamente stabilito nello Statuto e nei Regolamenti interni di cui al successivo comma 4.2., si applicano la legislazione speciale e le norme del Codice Civile in materia di società cooperative e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata.
4.2. I rapporti tra la Società cooperativa e i Soci possono essere disciplinati da Regolamenti interni che determinano i criteri e le regole di svolgimento dell’attività mutualistica e di funzionamento della Società cooperativa. I Regolamenti interni sono predisposti dal Consiglio di amministrazione e approvati dall’Assemblea con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria.
4.3. È attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza di adeguare lo Statuto e i Regolamenti interni a sopravvenute disposizioni normative inderogabili. Il Consiglio di amministrazione apporta allo Statuto e ai Regolamenti interni le necessarie modificazioni o integrazioni e ne dà informazione ai Soci in occasione della successiva Assemblea. La delibera di adeguamento dello Statuto deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta ai sensi di legge.

TITOLO SECONDO- SCOPO E OGGETTO

ART. 5. SCOPO MUTUALISTICO
5.1. La Società cooperativa ha scopo mutualistico, senza fini di lucro e di speculazione privata. La Società cooperativa persegue lo scopo mutualistico di assicurare la soddisfazione durevole e continuativa delle esigenze abitative dei Soci, per quanto possibile a condizioni complessivamente migliori rispetto a quelle di mercato, in particolare per quanto riguarda la qualità abitativa, le condizioni economiche e di garanzia.
5.2. La Società cooperativa si propone pertanto:
(a) di assegnare alloggi ai Soci in via prioritaria in proprietà, nonché in godimento, sia a termine che permanente, ovvero in locazione o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge;
(b) di mettere a disposizione dei Soci servizi di assistenza nella gestione delle abitazioni di cui siano assegnatari, degli edifici e complessi edilizi nei quali le abitazioni siano comprese;
(c) di qualificare nel tempo le condizioni abitative dei Soci, assicurando il mantenimento e il miglioramento dell’abitazione assegnata, anche sul piano tecnologico e ambientale, ed individuando nuove soluzioni abitative, in relazione all’evoluzione delle loro esigenze;
(d) di mettere a disposizione dei Soci, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, connessi direttamente all’oggetto sociale;
(e) di svolgere, in favore dei Soci, qualsiasi altra attività consentita dalla legislazione vigente.
5.3. La Società cooperativa persegue il proprio sviluppo e rafforzamento, anche patrimoniale, e la continuità aziendale, per assicurare nel tempo la soddisfazione delle esigenze dei Soci.
5.4. In considerazione dello scopo mutualistico, la Società cooperativa si propone di favorire e promuovere lo sviluppo e il rafforzamento del movimento cooperativo e la diffusione fra i soci dei principi di mutualità e solidarietà.
Essa potrà aderire, previa delibera del Consiglio di amministrazione, ad organismi di rappresentanza, assistenza e tutela di società o enti cooperativi e alle loro articolazioni territoriali e settoriali, e ad associazioni o enti che si propongono finalità similari.

ART. 6. OGGETTO
6.1. In considerazione dello scopo mutualistico di cui al precedente art. 5 e con riferimento agli interessi e ai requisiti dei Soci, costituisce oggetto della Società cooperativa l’esercizio, sul territorio nazionale, di una cooperativa edilizia di abitazione a proprietà divisa ed indivisa, come definita ai sensi della normativa vigente, che, attraverso l’edificazione, la ristrutturazione e il recupero di immobili e delle loro pertinenze, finalizzate principalmente alla destinazione residenziale, realizzi e gestisca alloggi da assegnare ai propri Soci prioritariamente in proprietà individuale, anche superficiaria, nonché in godimento, a termine o permanente, in locazione o in altre forme consentite dalla normativa vigente.
La Società cooperativa, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie, a titolo esemplificativo, può:
(a) acquistare, alienare e permutare aree e fabbricati, in proprietà, o mediante diritti reali; con soggetti pubblici e privati;
(b) partecipare a programmi e/o interventi di edilizia residenziale, economico-popolare, sociale e simili, promossi da soggetti pubblici o privati ai sensi della normativa vigente; assumere le relative obbligazioni, nelle forme contrattuali previste dalla legislazione vigente e svolgere tutte le attività conseguenti e connesse;
(c) edificare, ristrutturare, recuperare e riqualificare, fabbricati e complessi edilizi, da trasformare principalmente in immobili a destinazione residenziale, realizzando tutte le opere infrastrutturali e accessorie, le pertinenze e le strutture, anche di interesse collettivo, previste dai progetti approvati, al fine di rendere autosufficienti e dotati di ogni necessario servizio gli edifici, i complessi edilizi e i quartieri realizzati, quali, ad esempio, autorimesse, parcheggi, verde attrezzato, scuole e qualsiasi altra dotazione che possa migliorare la qualità degli insediamenti urbanistici e delle condizioni abitative dei Soci;
(d) prestare ai Soci servizi finalizzati all’individuazione delle soluzioni abitative, al perfezionamento della procedura di assegnazione, all’acquisizione di mutui, all’assolvimento di adempimenti amministrativi e alla gestione e all’utilizzo degli alloggi, dei fabbricati e dei complessi edilizi nei quali sono inseriti e, in tale ambito, fornire, servizi di gestione e manutenzione degli immobili e servizi connessi.
(e) promuovere e partecipare alla realizzazione di attività e progetti di ricerca, di studio e di sperimentazione diretti al miglioramento della qualità abitativa, al contenimento dei costi di costruzione e gestione degli edifici, all’efficientamento energetico e alla sicurezza sismica.
6.2. Per il perseguimento dell’oggetto sociale, la Società cooperativa può svolgere, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie, tutte le attività di carattere commerciale, immobiliare e finanziario consentita dalla legislazione vigente, quali, a titolo esemplificativo:
(a) costituire, modificare ed estinguere, nelle forme previste dalla normativa vigente, i rapporti contrattuali richiesti per lo svolgimento dell’attività che costituisce l’oggetto sociale;
(b) stipulare convenzioni, contratti e promuovere collaborazioni con Enti ed Amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;
(c) affidare a imprese di costruzione e/o impiantistiche l’esecuzione dei lavori di edificazione, ristrutturazione, recupero, riqualificazione e manutenzione;
(d) svolgere, anche ricorrendo a prestazioni di terzi, attività di progettazione, studi, ricerche, prestazioni di architettura e di ingegneria, di project management, sicurezza e servizi connessi in genere nel rigoroso rispetto della legislazione vigente in materia;
(e) intrattenere rapporti con enti o istituti finanziari; negoziare e contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie consentite, comprese l’apertura di conti correnti, l’assunzione di affidamenti bancari e l’emissione di cambiali, e procedere agli adempimenti connessi e conseguenti;
(f) concedere ed ottenere le garanzie, di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma, richieste per la realizzazione dell’oggetto sociale e dei singoli interventi;
(g) richiedere l’erogazione ed utilizzare, in conformità alla legislazione vigente, finanziamenti, contributi o agevolazioni;
(h) aderire ed iscriversi a albi, elenchi, registri, enti e organismi in genere, in attuazione di obblighi di legge o qualora l’adesione o l’iscrizione sia ritenuta funzionale al perseguimento dell’oggetto sociale;
(i) costituire ed assumere partecipazioni in società, anche consortili, consorzi, reti d’impresa, associazioni e in enti in genere, anche pubblici;
(l) aderire a un gruppo paritetico cooperativo ai sensi di legge.
6.3. La Società cooperativa può svolgere la propria attività, anche con terzi non Soci, in misura comunque non prevalente ai sensi di legge.
6.4. La Società cooperativa può raccogliere prestiti dai Soci, esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale, ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, nei modi e nei termini stabiliti con apposito Regolamento approvato dall’Assemblea. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico, sotto qualsiasi forma.

TITOLO TERZO- DISCIPLINA DEL RAPPORTO SOCIALE

ART. 7. SOCI
7.1. Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla normativa vigente.
7.2. Possono essere Soci le persone fisiche e giuridiche che condividono ed intendono partecipare allo scopo mutualistico, come definito al precedente art. 5. Costituisce inoltre requisito di ammissione non avere interessi contrastanti e non esercitare in proprio imprese in concorrenza con quella della Società cooperativa.
7.3. Per tutti i rapporti con la Società cooperativa il domicilio dei Soci è quello indicato nella domanda di ammissione o nelle successive comunicazioni di variazione.

ART. 8. AMMISSIONE
8.1. Chi intende diventare Socio della Società cooperativa, deve farne domanda scritta al Consiglio di amministrazione specificando:
(a) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e, se diverso, domicilio;
(b) l’attività svolta, con dichiarazione di non avere interessi contrastanti e di non esercitare in proprio imprese effettivamente concorrenti con la Società cooperativa;
(c) l’ammontare della quota di partecipazione che intende sottoscrivere;
(d) di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto e i Regolamenti interni;
(e) ogni altra eventuale informazione o documento che il Consiglio di Amministrazione ritenga utile per la costituzione del rapporto sociale e per la programmazione dell’attività.
8.2. La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata alla Società cooperativa, di norma, direttamente presso gli uffici, con ritiro della relativa ricevuta. Contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione il richiedente deve versare, una somma infruttifera pari alla quota di partecipazione che intende sottoscrivere, che sarà imputata a capitale sociale in caso di ammissione, o sarà restituita in caso di rigetto della domanda.
8.3. Sull’accoglimento della domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione, secondo l’ordine di ricevimento, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. L’ammissione deve essere comunicata agli interessati ed annotata nel Libro Soci, ai sensi di legge.
8.4. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni, deve comunicare la deliberazione motivata di rigetto all’interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni, può presentare istanza alla Società cooperativa affinché sulla domanda di ammissione si pronunci l’Assemblea; ove l’Assemblea non venga appositamente convocata, l’esame della domanda viene effettuato nella prima successiva Assemblea. Il Consiglio di amministrazione è tenuto ad attuare quanto stabilito dall’Assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’Assemblea stessa.
8.5. Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte in merito all’ammissione dei Soci.

ART. 9. OBBLIGHI DEI SOCI
9.1. I Soci partecipano allo scopo mutualistico secondo quanto previsto nel presente Statuto e nei Regolamenti interni.
9.2. In particolare i Soci sono tenuti:
(a) a versare la quota di partecipazione sottoscritta;
(b) a versare il sovrapprezzo di cui all’art. 2528, secondo comma, del codice civile, nella misura eventualmente stabilita dall’Assemblea ed indicata nella comunicazione di ammissione;
(c) a osservare, lo Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
(d) a comunicare per iscritto alla Società cooperativa ogni variazione intervenuta in merito alle indicazioni fornite con la domanda di ammissione;
(e) ad adempiere puntualmente agli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali costituiti con la Società cooperativa in attuazione del rapporto mutualistico e a versare gli apporti finanziari ed i corrispettivi relativi ai rapporti mutualistici instaurati, nella misura e con le modalità previste dai Regolamenti interni e dagli atti sottoscritti;
(f) a non avere interessi contrastanti e a non esercitare imprese in concorrenza con quella della Società cooperativa;
(g) a non assumere comportamenti e azioni che possano in qualunque modo arrecare pregiudizi o danni di qualsiasi natura alla Società cooperativa.

ART. 10. DIRITTI DEI SOCI
10.1. Ai Soci in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Società cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, spettano i diritti previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
10.2. In particolare i Soci hanno diritto:
(a) di intervenire all’Assemblea con diritto all’elettorato attivo e passivo per le cariche sociali, se iscritti a Libro soci da almeno 90 giorni;
(b) di partecipare a tutti i programmi ed attività realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla Società cooperativa, secondo quanto previsto al successivo comma 10.3;
(c) di esaminare il Libro dei Soci ed il Libro delle adunanze e delle deliberazione dell’Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese;
(d) di esaminare, attraverso un rappresentante, quando almeno un ventesimo del numero complessivo dei Soci lo richieda, il Libro delle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.
10.3. Ove occorra, la Società cooperativa disciplina le regole per lo svolgimento del rapporto mutualistico con uno o più Regolamenti adottati ai sensi del precedente art. 4.2., nel rispetto dei seguenti criteri:
(a) il rapporto mutualistico di assegnazione degli alloggi e di erogazione di altri servizi all’abitare ai Soci, costituisce rapporto contrattuale conseguente e distinto dal rapporto societario e dovrà pertanto essere costituito e gestito sulla base di apposite scritture che ne definiscano le condizioni di svolgimento;
(b) salva diversa previsione regolamentare, per quanto concerne l’assegnazione degli alloggi si procederà con la formazione di graduatorie che dovranno prevedere, oltre agli eventuali altri criteri, quello dell’anzianità d’iscrizione a Libro soci della Società cooperativa;
(c) nella programmazione delle iniziative edificatorie e delle altre attività sociali la Società cooperativa determina i corrispettivi mutualistici dovuti dai Soci per l’assegnazione degli alloggi e delle loro pertinenze e per l’erogazione degli altri servizi all’abitare, tenendo conto di tutti i costi di realizzazione, degli oneri finanziari, nonché di tutti gli altri costi e le altre spese, comprese le spese generali e societarie, e di un importo destinato a copertura dei rischi e degli imprevisti di realizzazione, al rafforzamento patrimoniale, al consolidamento ed allo sviluppo della Società cooperativa, con l’obiettivo, se possibile, di praticare al Socio condizioni vantaggiose rispetto a quelle relative ad altre offerte di comparabile qualità e garanzia, dandosi così luogo all’attribuzione del vantaggio mutualistico fino dal momento del perfezionamento dello scambio mutualistico.
10.4. Nell’esecuzione dei rapporti mutualistici la Società cooperativa rispetta il principio di parità di trattamento, tenuto conto delle diverse modalità di svolgimento dello specifico rapporto mutualistico, con particolare riferimento al tempo, al contenuto, alla tipologia contrattuale e ai requisiti dei Soci.

ART. 11. ESTINZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE
11.1. L’estinzione del rapporto sociale si verifica per recesso, per esclusione, o per decesso del Socio.
11.2. Il Socio, oltre che nei casi di legge, può recedere qualora non sia più interessato al raggiungimento degli scopi sociali, a condizione che siano state definite, ai sensi del successivo articolo 12.3., le modalità di estinzione dei rapporti mutualistici eventualmente in corso.
La comunicazione di recesso deve essere trasmessa alla Società cooperativa per iscritto, direttamente presso gli uffici, con ritiro della relativa ricevuta, o a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento.
Il recesso del Socio non può essere parziale.
Il Consiglio di amministrazione si pronuncia sul recesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, valutata la sussistenza dei presupposti di legge e di Statuto.
11.3. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l’esclusione del Socio, oltre che nei casi di legge, quando il Socio perda i requisiti di ammissione di cui al precedente art. 7.2., ovvero, nonostante espressa diffida, risulti inadempiente agli obblighi sociali. La delibera di esclusione è comunicata dal Consiglio di amministrazione al Socio escluso a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento.
11.4. In caso di decesso, gli eredi non subentrano nella partecipazione sociale del Socio deceduto. Con Regolamento interno sono definiti i casi, le condizioni e le modalità di prosecuzione dei rapporti mutualistici in corso con il Socio defunto da parte degli eredi, a condizione che questi siano già Soci o che, a seguito di specifica domanda, vengano ammessi alla Società cooperativa. Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto alla liquidazione e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 12. CONSEGUENZE DELL’ESTINZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE
12.1. Le deliberazioni in materia di recesso e di esclusione e qualsiasi provvedimento o adempimento conseguente all’estinzione del rapporto sociale sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, che provvede alle relative annotazioni nel Libro soci.
12.2. I Soci possono proporre opposizione alle decisioni degli organi sociali riguardanti la gestione e l’estinzione del rapporto sociale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, con le procedure previste dal Titolo Ottavo del presente Statuto.
12.3. L’estinzione del rapporto sociale non è efficace se il Socio e la Società cooperativa non hanno preventivamente definito le modalità di estinzione dei rapporti mutualistici eventualmente in corso.
12.4. Nel caso non ci siano rapporti mutualistici in corso o, se presenti, siano stati definiti ai sensi del precedente art. 12.3, il recesso e l’esclusione hanno effetto dalla comunicazione del relativo provvedimento da parte del Consiglio di amministrazione.
12.5. L’estinzione del rapporto sociale determina la decadenza automatica ed immediata dalle cariche sociali o da altri incarichi eventualmente affidati al Socio dalla Società cooperativa.
12.6. I Soci receduti o esclusi e gli eredi dei Soci deceduti hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di partecipazione da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate ai sensi di legge e di Statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio sociale nel corso del quale si è verificata l’estinzione del rapporto sociale, e comunque in misura mai superiore all’importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, senza alcuna partecipazione alle riserve. La liquidazione non comprende il rimborso dell’eventuale sovrapprezzo versato
12.7. La Società cooperativa, compensati eventuali crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Socio uscente, provvede al pagamento delle somme come determinate ai sensi del comma 12.6, entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio di competenza.
Nel caso di conferimenti in natura, al socio recedente potrà essere restituito in conto valore,  il bene conferito nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova, preventivamente periziato, senza possibilità di eccezione e/o opposizione da parte del socio recedente.
Decorsi cinque anni dalla scadenza del predetto termine, il diritto alla liquidazione si prescrive.

TITOLO QUARTO- PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO E REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 13. REQUISITI MUTUALISTICI
13.1. La Società cooperativa, nella gestione sociale, osserva i vincoli previsti dall’articolo 2514 del Codice Civile, di seguito riportati:
(a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
(b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari, eventualmente emessi ed offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
(c) il divieto di distribuire le riserve fra i Soci cooperatori;
(d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società cooperativa, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
13.2. La Società cooperativa osserva inoltre gli obblighi previsti dalla legge per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali spettanti alle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 14. PATRIMONIO SOCIALE
14.1. Il patrimonio sociale è costituito:
(a) dal capitale sociale di cui all’articolo 15.1.;
(b) dalla riserva legale, formata con le destinazioni degli utili di cui alla lettera (a) del successivo articolo 16.4.;
(c) dalla riserva straordinaria;
(d) dall’eventuale riserva da sovrapprezzo;
(e) da eventuali conferimenti in natura effettuati dai soci;
(f) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge 14.2.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, ciascun Socio nei limiti della quota sociale sottoscritta.

ART. 15. CAPITALE SOCIALE
15.1. Il capitale sociale è variabile ed illimitato, ed è costituito da un numero illimitato di quote di partecipazione nominative e indivisibili.
15.2. Il valore nominale della quota di partecipazione di ciascun Socio non può essere inferiore o superiore, al minimo ed al massimo stabiliti dalla legge, e deve comunque essere almeno pari a Euro 50,00.
15.3. La quota sociale inizialmente sottoscritta deve essere versata nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 8.2.; le successive eventuali sottoscrizioni in aumento, dovranno essere versate nei termini e con le modalità determinate dall’Assemblea e, ove delegato o consentito per legge, dal Consiglio di amministrazione.
15.4. La quota di partecipazione è intrasferibile e si considera vincolata a favore della Società cooperativa a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dal Socio; essa non può essere sottoposta a pegno, a vincolo, a sequestro convenzionale e simili, né può essere ceduta a terzi. Può essere ceduta ai soci

ART. 16. BILANCIO
16.1. L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
16.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, completo di ogni documento richiesto dalla normativa vigente, e della relazione sulla gestione, contenente anche l’indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché l’illustrazione delle ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi Soci.
16.3. Gli Amministratori devono evidenziare, fra l’altro, i dati relativi all’attività svolta coi soci e documentare la condizione di cooperativa a mutualità prevalente.
16.4. L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti annuali, destinandoli:
(a) alla riserva legale in misura non inferiore a quella prevista dalla legislazione vigente;
(b) ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
(c) ad eventuale ristorno ai soci che hanno partecipato all’attività mutualistica, in misura non superiore al dieci per cento degli utili netti, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge e di quanto stabilito al successivo art. 17;
(d) ad eventuale dividendo ai Soci, nella misura di cui alla lettera (a) del precedente articolo 13, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 2545 quinquies del Codice Civile;
(e) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale sottoscritto e versato dai Soci, alle condizioni e nei limiti di legge;
(f) a riserva straordinaria.
Il dividendo di cui al punto (d), ove deliberato, sarà accreditato, salva diversa delibera dell’Assemblea, ai singoli Soci in aumento della loro quota sociale sino al limite massimo consentito dalle leggi vigenti.
Le destinazioni di cui alle lettere (c), (d) ed (e), ove deliberate, possono essere alternative o cumulative.
L’attribuzione dei ristorni ai Soci è consentita solo una volta effettuate le destinazioni di cui alle lettere (a) e (b) e solo se proposta dal Consiglio di amministrazione.
16.5. L’Assemblea che approva il bilancio può deliberare che la totalità degli utili annuali, al netto della quota da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga destinata integralmente alla riserva legale e alla riserva straordinaria.
16.6. L’Assemblea, fatto salvo quanto previsto dal codice civile o da altre norme in materia, per la copertura di eventuali perdite, utilizza, nell’ordine:
(a) l’eventuale riserva di cui al punto (e) del precedente articolo 14.1.;
(b) l’eventuale riserva di cui al punto (d) del precedente articolo 14.1.;
(c) la riserva straordinaria di cui al punto (c) del precedente articolo 14.1.;
(d) la riserva legale di cui al punto (b) del precedente articolo 14.1.;
(e) il capitale sociale.
Qualora le riserve vengano utilizzate per la copertura di perdite di esercizio, l’Assemblea non potrà deliberare distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite con destinazione ad esse di utili di esercizi sociali successivi.

ART. 17. RISTORNI
17.1. Compete al Consiglio di amministrazione, considerata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società cooperativa, proporre all’Assemblea la deliberazione di un eventuale ristorno ai Soci nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità stabiliti dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dai Regolamenti interni eventualmente adottati ai sensi del precedente articolo 4.2.
17.2. Il ristorno non è un diritto soggettivo del socio. Esso costituisce un ulteriore eventuale vantaggio mutualistico, attribuibile solo al termine di ogni periodo di gestione, quale restituzione di una parte di quanto pagato per la definitiva assegnazione in proprietà, o per il godimento dell’alloggio, ovvero per la fruizione di altri servizi all’abitare e può essere ripartito esclusivamente tra i soci in proporzione all’importo degli scambi mutualistici, effettivamente perfezionati nell’esercizio cui il ristorno si riferisce. Con Regolamento interno potranno essere definiti ulteriori elementi, anche quantitativi e qualitativi, ai quali proporzionare il ristorno.
17.3. Nella formulazione della proposta, il Consiglio di amministrazione, oltre ad attenersi ai principi di corretta e prudente amministrazione, deve tener conto degli impegni e dei programmi futuri della Società cooperativa, dei suoi obiettivi di perseguire lo sviluppo della attività mutualistica e delle conseguenti esigenze di patrimonializzazione, anche nell’interesse e per la tutela dei propri Soci.
17.4. Il ristorno riconosciuto a ciascun Socio non può comunque mai superare l’uno per cento dell’importo degli scambi mutualistici realizzati dal Socio con la Società cooperativa, come risultante dai ricavi del conto economico del bilancio dell’esercizio sociale cui il ristorno si riferisce.
17.5. L’entità complessiva del ristorno deliberato per ogni singolo esercizio sociale non può, comunque, mai superare né il residuo risultante dalla attività svolta con i Soci, né il 10% dell’utile netto realizzato nell’esercizio sociale cui il ristorno si riferisce.

TITOLO QUINTO- ORGANI DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA

ART. 18. ORGANI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA
Gli organi della Società cooperativa sono:
a) l’Assemblea generale dei Soci o l’Assemblea generale dei delegati preceduta dalle Assemblee separate dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio Sindacale.

ART. 19. ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
19.1. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria, a norma di legge, in relazione alla materia che forma oggetto delle specifiche deliberazioni.
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto e alla legge, sono vincolanti per tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.
19.2. L’Assemblea Ordinaria:
(a) delibera in merito al progetto di bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di amministrazione e ai risultati della gestione, in conformità al precedente articolo 16;
(b) determina il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, provvede alle relative nomine e revoche, e ne stabilisce l’eventuale compenso per lo svolgimento dell’attività collegiale;
(c) nomina e revoca, ai sensi di legge, i componenti del Collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e determina i compensi loro spettanti per la durata del mandato;
(d) conferisce, sentito il parere del Collegio sindacale, l’incarico di revisione legale dei conti, lo revoca e ne determina il compenso per la durata del mandato;
(e) approva, con le maggioranze stabilite per l’Assemblea Straordinaria, i Regolamenti interni di cui al precedente articolo 4.2.
(f) delibera sull’azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore legale dei conti;
(g) delibera sugli altri oggetti ad essa riservati dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti interni o ad essa sottoposti dal Consiglio di amministrazione, ferma restando la responsabilità di questo per gli atti compiuti.
19.3. L’Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:
(h) sulle modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto sociale;
(i) sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Società cooperativa;
(l) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
(m) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 20. ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE
20.1. L’Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l’elenco delle materie da trattare, il luogo, anche in Comune diverso da quello della sede sociale, purché in Italia, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
20.2. L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci, almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea, mediante raccomandata, posta elettronica, od altra efficace modalità.
20.3. L’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio è convocata almeno una volta all’anno nei termini di legge, ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, qualora sia richiesto da particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Società, motivate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione, o qualora la Società cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
20.4. L’Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta, con l’indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei Soci, fatto salvo quanto stabilito dall’ultimo comma dell’articolo 2367 del Codice Civile. In tal caso la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata ai sensi di legge.

ART. 21. ASSEMBLEA – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI
21.1. Hanno diritto di presenziare all’Assemblea i Soci che, alla data di svolgimento dell’adunanza, risultino iscritti nel Libro soci e che siano in regola con i versamenti dovuti, a qualsiasi titolo, alla Società cooperativa. L’elettorato attivo e passivo compete esclusivamente ai Soci che, alla data di svolgimento dell’Assemblea, risultino iscritti nel Libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della quota sociale posseduta.
21.2. Ciascun Socio interviene personalmente all’Assemblea; in caso di impossibilità, il Socio può farsi rappresentare da un altro Socio avente diritto al voto che non sia Amministratore, sindaco, incaricato della revisione legale dei conti o dipendente della Società cooperativa o di società da essa controllate. La rappresentanza deve essere conferita a mezzo di delega scritta per ogni singola Assemblea e per singolo delegato, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima; ogni Socio delegato non può rappresentare più di altri due Soci. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell’Assemblea e devono essere conservate fra gli atti sociali.
21.3. In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
21.4. L’Assemblea ordinaria e straordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sull’anticipato scioglimento e sulla liquidazione della Società cooperativa, nei quali casi occorrerà, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza diretta o per delega di almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati.
21.5. Salva diversa decisione dell’Assemblea, le votazioni avvengono per alzata di mano con prova e controprova e, comunque, devono farsi con  voto palese.
21.6. Le nomine delle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa dei voti espressi dai Soci presenti e rappresentati, salvo che esse avvengano per acclamazione su delibera dell’Assemblea.

ART. 22. ASSEMBLEA – SVOLGIMENTO
22.1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o da altra persona designata dall’Assemblea su proposta del Presidente.
22.2. Il Presidente dell’Assemblea accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, la regolarità delle deleghe, la regolare costituzione, regola lo svolgimento dei lavori e sovraintende alle votazioni.
22.3. L’Assemblea nomina il Segretario ed, occorrendo, almeno due scrutatori scelti fra i Soci presenti. Il segretario non è nominato quando il verbale dell’Assemblea è redatto da notaio.
22.4. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati. Il verbale deve consentire, per ciascuna votazione, anche per allegato, l’identificazione dei Soci astenuti e dissenzienti e devono esservi riassunte, su richiesta degli intervenuti, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. In particolare ciascun Socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l’onere, se richiesto anche ai fini dell’eventuale impugnativa della delibera e quindi dell’identificazione della sua dichiarazione di voto, di utilizzare e/o di compilare le schede o gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla Società cooperativa.
22.5. Il verbale dell’Assemblea straordinaria è redatto da un Notaio.
22.6. Per meglio disciplinare il funzionamento delle Assemblee, ivi comprese le eventuali Assemblee separate e la conseguente Assemblea generale, potrà essere predisposto apposito Regolamento interno.

ART. 23. ASSEMBLEE SEPARATE
23.1. Nei casi di legge, o qualora sia ritenuto utile dal  Consiglio di amministrazione, l’Assemblea generale dei Soci è preceduta da Assemblee separate, anche parziali, in presenza di eventuali particolari categorie di soci, nelle quali i Soci intervenuti esprimono il voto dei partecipanti sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea generale e nominano i soci delegati all’Assemblea generale, scegliendoli fra i Soci presenti. L’Assemblea generale può essere convocata quale Assemblea generale dei delegati o quale Assemblea generale alla quale intervengono i Soci per i quali il Consiglio di amministrazione non ha indetto Assemblee separate e i delegati delle Assemblee separate convocate; in tal caso nell’Assemblea generale dei Soci i quorum costitutivi e deliberativi sono determinati integrando le presenze e le espressioni di voto dell’Assemblea generale, con quelle delle Assemblee separate rappresentate dai delegati.
23.2. Le Assemblee separate e l’Assemblea generale dei Soci devono essere convocate con il medesimo avviso, pubblicato, con le modalità di cui al precedente articolo 20.2., almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per la prima convocazione della prima Assemblea separata. I termini di convocazione delle Assemblee separate devono essere fissati in modo che esse siano concluse almeno cinque giorni di calendario prima della data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea generale dei delegati.
23.3. Il Consiglio di amministrazione, nell’indire le Assemblee separate, ne stabilisce il numero, le sedi di convocazione e i Soci che hanno diritto di parteciparvi, tenendo conto della distribuzione geografica dei Soci e di altri criteri che ritenga utili al loro efficace svolgimento. Nel caso di Soci che hanno i requisiti per partecipare a più Assemblee separate, spetta al Consiglio di amministrazione stabilire il criterio di partecipazione del Socio all’Assemblea separata di competenza. Ogni Socio ha comunque diritto di partecipare ad una sola Assemblea separata. Il Consiglio di amministrazione, nell’indire le Assemblee separate, stabilisce inoltre i criteri di nomina dei delegati, in modo da assicurare una adeguata partecipazione e rappresentanza dei Soci all’Assemblea generale dei Soci; in ogni caso ciascun delegato all’Assemblea generale non può rappresentare l’espressione di voto di un numero di Soci maggiore di 10
23.4. Il diritto di intervento e di voto nelle Assemblee separate spetta ai Soci che, alla data di svolgimento dell’adunanza, si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 21.1. Il Presidente della Società cooperativa interviene alle Assemblee separate, direttamente, o tramite un proprio delegato.
23.5. Le Assemblee separate costituiscono una modalità organizzativa di svolgimento dell’Assemblea generale dove si forma, in modo esclusivo, mediante l’integrazione dei diversi risultati di voto espressi nelle Assemblee separate , la volontà dei Soci. Le Assemblee separate sono validamente costituite ai sensi del precedente articolo 21.3.
Le Assemblee separate nominano, tra i Soci presenti, i delegati all’Assemblea generale dei Soci in rappresentanza dei Soci che, sul ciascun punto dell’ordine del giorno, hanno rispettivamente espresso voto favorevole, voto contrario o si sono astenuti.
L’Assemblea separata può anche nominare delegati supplenti che possono sostituire i Soci delegati in caso di loro impedimento a partecipare direttamente all’Assemblea generale dei delegati.
23.6. Ciascuna Assemblea separata è presieduta da un  Presidente, nominato dall’Assemblea su proposta del Presidente della Società cooperativa o di un suo delegato. Il verbale dell’Assemblea è redatto da un segretario nominato dall’Assemblea separata. Il Presidente dell’Assemblea separata trasmette al Presidente del Consiglio di amministrazione, entro tre giorni dalla conclusione dell’Assemblea separata, il relativo verbale debitamente redatto e sottoscritto. I verbali delle Assemblee separate sono trascritti, unitamente al verbale dell’Assemblea generale dei Soci sul Libro verbali delle Assemblee.
23.7. I delegati nominati nelle Assemblee separate intervengono all’Assemblea generale dei Soci rappresentando, per ogni punto all’ordine del giorno le espressioni di voto risultanti dalle Assemblee separate, e quindi l’esatto numero dei voti, favorevoli, contrari ed astenuti, ottenuti in ogni Assemblea separata, con rappresentanza delle minoranze espresse dalle Assemblee stesse e con vincolo di mandato, salva diversa delibera dell’Assemblea che li ha nominati.
23.8. L’Assemblea generale dei Soci recepisce i risultati delle votazioni svolte in ciascuna Assemblea separata, mediante l’integrazione delle varie espressioni di voto, ottenendo così i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai precedenti articoli 21.3. e 21.4.
23.9. Per quanto non previsto nel presente articolo, alle Assemblee separate si applicano tutte le disposizioni di Statuto e di legge in materia di Assemblea. Il Consiglio di amministrazione può specificare la disciplina di svolgimento delle Assemblee separate, adottando apposito Regolamento interno ai sensi del precedente articolo 4.2.

ART. 24. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
La società è amministrata da un Amministratore Unico, o da due  coamministratori, o da un Consiglio di Amministrazione composto da non più di cinque e da non meno di tre membri.————————————– L’assemblea determinerà il numero dei membri entro i limiti fissati. La nomina dell’Organo di Amministrazione spetta all’assemblea, salvo per il primo nominato nell’atto costitutivo. Lo stesso dura in carica per il tempo stabilito dall’ Assemblea.-
In particolare, il Consiglio di amministrazione potrà essere composto da un numero di Consiglieri determinato dall’Assemblea ordinaria, variabile da un minimo di tre a un massimo di cinque, eletti tra i Soci aventi diritto di voto, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente e dal Regolamenti interno di cui all’articolo 24.3.
24.2. I Consiglieri restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni eventualmente disposte dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre anni, o nella diversa misura eventualmente stabilita dall’Assemblea che stabilisca anche le modalità di rinnovo.
24.3. Le procedure ed i criteri di nomina degli Amministratori sono stabiliti da apposito Regolamento interno, approvato ai sensi del precedente articolo 4.2.
24.4. Il mandato degli amministratori cessa alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio sociale del loro mandato; la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio viene ricostituito.
I Consiglieri, in caso di estinzione del rapporto sociale, o di perdita dei requisiti di legge, decadono automaticamente dalla carica.
Alla sostituzione dei Consiglieri cessati prima del termine si procede ai sensi di legge.
24.5. Spetta alla Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti ai Consiglieri per la loro attività collegiale che, in mancanza, è gratuita; è fatto comunque salvo il rimborso delle spese vive sostenute nella esecuzione del loro incarico.
24.6. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

ART. 25. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – POTERI
25.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito, ai sensi di Statuto e di legge, di tutti i poteri per la gestione, ordinaria e straordinaria, della Società cooperativa, della quale ha l’esclusiva competenza e responsabilità.
25.2. Ferme restando le competenze previste dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio di amministrazione, a titolo esemplificativo:
(a) redige il progetto del bilancio di esercizio e le relative relazioni;
(b) convoca le Assemblee e dà esecuzione alle deliberazioni conseguenti;
(c) delibera in merito alla gestione del rapporto sociale e relaziona all’Assemblea in merito alle determinazioni assunte in materia di ammissione dei Soci;
(d) nomina il Presidente e uno o più Vice Presidenti, determinandone la retribuzione e i poteri;
(e) nomina il direttore generale determinandone la retribuzione e i poteri;
(f) conferisce mandati e procure, sia generali che speciali, a dipendenti, a soci e/o a soggetti terzi;
(g) determina, previo parere del Collegio Sindacale ove presente, la remunerazione ed il rimborso delle spese in favore di Amministratori investiti di particolari incarichi e dello svolgimento di specifiche attività a favore della Società;
(h) assume e licenzia il personale, determinandone il trattamento contrattuale;
(i) determina l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società cooperativa e ne valuta l’adeguatezza;
(l) verifica il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione;
(m) delibera in merito al compimento degli atti, alla stipulazione, alla novazione e all’estinzione delle convenzioni e dei contratti e alla gestione delle eventuali controversie;
(n) delibera la concessione di garanzie, avalli cambiari, fidejussioni e di qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma, per facilitare l’ottenimento del credito ad associazioni, fondi, società, consorzi ed enti in genere ai quali la Società aderisce o partecipa, anche per obblighi di fare; delibera in merito al rilascio e alla richiesta di garanzie, alla stipulazione di mutui, alla richiesta di finanziamenti;
(o) delibera l’adesione della Società cooperativa ad organismi ed istituzioni che abbiano per fine l’incremento e lo sviluppo della cooperazione;
(p) delibera la costituzione e l’assunzione di partecipazioni in società, anche consortili, consorzi, reti d’impresa, associazioni e in enti in genere;
(q) delibera in merito a tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione dell’oggetto e per il perseguimento dello scopo sociale, ferme restando le competenze riservate, per Statuto e per legge, alle Assemblea.
25.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può inoltre conferire deleghe per singoli atti o per determinate categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di amministrazione. Le deleghe conferite agli amministratori decadono con la cessazione dalla carica.
25.4. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’art. 2381, co. 4, c.c., e i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.
25.5. Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite, anche in attuazione del successivo articolo 29, impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo, ove nominati, riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, con la periodicità di 90 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

ART. 26. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CONVOCAZIONE
26.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, presso la sede sociale o altrove in Italia, ogni qualvolta vi sia materia sulla quale deliberare e quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o da almeno uno dei Sindaci effettivi se nominati.
26.2. La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, fax o posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, inviato almeno 5 giorni prima, o almeno 1 giorno prima dell’adunanza nei casi urgenti, all’indirizzo comunicato per iscritto dai Consiglieri e dai Sindaci se nominati. La convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l’ora fissati per l’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare.

ART. 27. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI
27.1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi.
27.2. Le deliberazioni sono verbalizzate ai sensi di legge, in apposito libro, da un segretario, anche non amministratore, di volta in volta designato dal Presidente o da chi lo sostituisce. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal segretario designato.
27.3. Il Presidente coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
27.4. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, a condizione che:
(a) tale modalità sia indicata nella convocazione e nella stessa siano indicati i luoghi audio o video collegati;
(b) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
(c) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
(d) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
(e) sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.

ART. 28. PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E DELEGHE APICALI
28.1. Il Consiglio di amministrazione, quando non vi abbia provveduto l’Assemblea, nomina, fra i suoi componenti, il Presidente e uno o più Vice Presidenti, determinandone i poteri, in conformità alla legge e al presente Statuto. In caso di sua assenza o impedimento i poteri del Presidente spettano al o ai Vice Presidenti. Di fronte ai terzi la firma di un Vice Presidente costituisce prova dell’assenza o impedimento del Presidente.
28.2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale della Società cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Consiglio di amministrazione può inoltre attribuire, in relazione al contenuto delle deleghe ad essi conferite, anche disgiuntamente, la rappresentanza e la firma sociale della Società cooperativa, a Consiglieri delegati e/o al Direttore generale, se nominati.
28.3. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il Presidente, il Vice Presidente o i Vice Presidenti e, se nominati, i Consiglieri delegati e il Direttore generale, a investire di determinati atti o categorie di atti, dipendenti della Società cooperativa o terzi, conferendo a tal fine apposite deleghe o procure.

ART. 28 bis – AMMINISTRATORE UNICO – CO AMMINISTRATORI – POTERI
Nel caso in cui l’Organo di Amministrazione sia composto da due o tre coamministratori, l’ Amministrazione e la Rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, ed agli affari correnti della società stessa, ivi compresi gli ordinari rapporti bancari, competono disgiuntamente a ciascun amministratore, mentre l’Amministrazione e la Rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, in ordine agli atti di straordinaria amministrazione, competono congiuntamente a tutti gli amministratori.————————————————————————————–
All’Amministratore Unico competono i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, con facoltà di deliberare su tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.————————————————————————————————

ART. 29. ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA
29.1. Il Consiglio di amministrazione, per assicurare il miglior funzionamento della Società cooperativa, determina la struttura organizzativa; a tal fine può nominare il Direttore generale, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe ad esso conferite per l’assolvimento delle rispettive funzioni.
29.2. Alle deleghe conferite ai sensi del presente articolo 29, si applicano le limitazioni e i vincoli di cui al precedente articolo 25, commi 4 e 5.
29.3. Il Consiglio di amministrazione può costituire commissioni e comitati, anche con funzioni istruttorie o propositive, che riterrà opportuni e necessari per il buon funzionamento e lo sviluppo della società
29.4. Il Consiglio di amministrazione adotta strumenti di organizzazione, gestione e controllo, procedure operative, fissa criteri di gestione, finalizzati al suo corretto ed efficace funzionamento tecnico ed amministrativo ai quali le funzioni aziendali devono attenersi.

TITOLO SESTO- COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 30. ORGANO DI CONTROLLO
30.1. Per la nomina dell’organo di controllo o del revisore, si applicano le norme dettate per le società a responsabilità limitata.
30.2. Con decisione dei soci, l’organo di controllo può essere anche collegiale; in tal caso si applicano le norme previste per le società per azioni.

ART. 31. COMPITI DELL’ORGANO DI CONTROLLO
31.1. L’Organo di Controllo:
vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società cooperativa e sul suo concreto funzionamento.
relaziona, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea, ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.
Ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 2409 bis c.c., l’Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti all’Organo di Controllo, ove questo sia nominato.

ART. 32. REVISIONE LEGALE DEI CONTI
32.1. La revisione legale dei conti è esercitata, in conformità alla legislazione vigente, da un Revisore o da una Società di revisione.
32.2. Il conferimento, la durata, la revoca, le dimissioni dall’incarico di revisione legale dei conti, nonché lo scioglimento dal relativo contratto sono disciplinati dall’art. 13 del D.Lgs. 27/1/2010 n. 39 e successive sue modifiche o sostituzioni.
32.3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, anche mediante scambio di informazioni con il Collegio sindacale qualora lo stesso non sia chiamato ad esercitare il controllo legale dei conti:
(a) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
(b) verifica nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
32.4. Il revisore legale dei conti o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del mandato i requisiti di cui all’art. 2409-quinquies, primo comma c.c. o quelli tempo per tempo vigenti. In difetto, essi sono ineleggibili o decadono di diritto dall’incarico. In caso di decadenza del soggetto incaricato della revisione legale, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l’Assemblea per la nomina del sostituto.

TITOLO SETTIMO- LIQUIDAZIONE

ART. 33. LIQUIDAZIONE
33.1. L’Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Cooperativa procede alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i Soci, osservate le disposizioni di legge al riguardo.
33.2. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai sensi della lettera (d) del precedente articolo 13.1.

TITOLO OTTAVO- CONTROVERSIE

ART. 34. CONCILIAZIONE
34.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i singoli suoi soci, ovvero tra i soci medesimi, in tutte le materie o le questioni che riguardano, nel senso più ampio, i loro rapporti con la cooperativa, in particolare, le questioni in materia di recesso e di esclusione, nonché le questioni connesse all’interpretazione, alla applicazione ed alla esecuzione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali e/o, più in generale, le questioni connesse all’esercizio dell’attività sociale ed ai rapporti nascenti dallo scambio mutualistico, anche quando i singoli atti inerenti lo scambio mutualistico con i soci non lo prevedono, e purché concernenti diritti disponibili, dovranno essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le procedure del Regolamento del Servizio di Conciliazione della C.C.I.A.A. della sede sociale, cui si fa espresso riferimento, vigente al momento dell’avvio della procedura.
34.2. Ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, e tra queste l’eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto ad essa, è assolutamente riservata e non può essere utilizzata in alcun modo nell’eventuale procedura proposta avanti l’Autorità Giudiziaria a seguito dell’insuccesso della conciliazione.
34.3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modifiche e integrazioni.

GIMARRA ALTA

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